Art. 12.
(Istituzione del Fondo di garanzia per le vittime dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali).

      1. Per il risarcimento dei danni derivanti dai reati previsti dall'articolo 1 della presente legge e per i quali non si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di garanzia per le vittime dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali, di seguito denominato «Fondo».
      2. Le modalità di funzionamento del Fondo sono individuate con decreto del Ministro della giustizia.
      3. Il Fondo provvede al pagamento, in favore delle persone danneggiate dai reati di cui all'articolo 1 della presente legge, delle somme loro assegnate ai sensi dell'articolo 175-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, con le sentenze anche non definitive di condanna a risarcimento, tutte le volte che il responsabile risulti ignoto, incerto, insolvibile o, comunque, non adempiente.
      4. Ai danneggiati incombe l'onere di dare prova della liquidazione giudiziale ai sensi del comma 3 e della tempestiva

 

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messa in mora dei responsabili dell'evento o della sua impossibilità.
      5. Il Fondo provvede al pagamento delle somme di cui al comma 3 entro tre mesi dalla richiesta dei danneggiati.
      6. Effettuato il pagamento ai sensi del comma 5, il Fondo si surroga ai danneggiati, per le somme loro corrisposte, nel diritto al risarcimento verso i responsabili ignoti, incerti, insolvibili o inadempienti, acquisendo altresì il diritto al rimborso delle proprie spese di gestione per un importo pari al 50 per cento delle stesse somme.
      7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 65.000.000 di euro per l'anno 2007 e a 65.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.